NON PAGARE IL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
COME E PERCHE'
UNICO – MAB è il sindacato che, anziché spartire con gli altri la torta del diritto annuale alle Camere di Commercio, preferisce sottrarre le imprese associate con noi al pagamento di questa somma non dovuta, ingiusta ed illegale.
Il Diritto Annuale di Iscrizione alla Camera di Commercio richiesto a ditte individuali, società di persone, società cooperative e società di capitali, in virtù della loro iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, NON E' DOVUTO in quanto il Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, recepito dall'Italia avente efficacia di legge, vieta che l'iscrizione in un pubblico registro obbligatorio per legge (1) possa costituire titolo per la pretesa di una tassa fondata sul mero presupposto della iscrizione nel pubblico registro medesimo. Il cittadino che subisce l'iscrizione in un pubblico registro è tenuto esclusivamente al pagamento del rimborso del costo sopportato dalla Pubblica Amministrazione per l'erogazione dei servizi a domanda specifica dell'interessato ottenuti dal registro medesimo (2)
Tale norma è già stata applicata per una tassa perfettamente identica, la “tassa sulle società”, abolita nel 1993 proprio in applicazione della norma comunitaria in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. del 20.04.1993.
La cosa gravissima è che qualche intelligenza degli uffici legislativi del Parlamento conscio che in virtù della sentenza la pretesa del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio (3) era nulla per carenza assoluta del potere impositivo, ha pensato bene – ad onta del nuovo compito pubblicistico assegnato alle camere di commercio - di tenere in piedi il presupposto della imposizione previsto nella legge istitutiva del diritto camerale risalente al 1982 (art. 34, D.L. 22.12.1981, numero 786, conv. in legge 26.02.1982, numero 51) secondo il quale la tassa annuale di iscrizione alla C.C.I.A.A. è finalizzata per il finanziamento della attività di promozione delle piccole e medie imprese posta in essere dall'ente camerale.
Noi riteniamo che la promozione delle p.m.i. da parte di un ente pubblico sia armamentario della pianificazione burocratica e dirigista, vera e propria palla al piede per le imprese. Noi, pertanto, nel reclamare la conclusione dell'iter legislativo-regolamentare di semplificazione dei procedimenti amministrativi (tutti gli atti afferenti le camere di commercio devono perdere il cartaceo ed andare via internet, mentre ora la trasmissione telematica è esclusa per le ditte individuali, l'Albo Artigiani ed il residuo delle funzioni del registro abilitativo REC, valendo solo per le società: vai a capire l'arcano di queste discrepanze!!! (4)), coerentemente abbiamo scelto di non entrare a far parte dei consigli di amministrazione delle Camere di Commercio (anche laddove ne avremmo tutto il diritto in quanto UNICO MAB rappresenta ampie maggioranze di categorie di imprenditori) perché non intendiamo finanziarci, ottenere prebende e poltrone con i soldi sottratti indebitamente alle imprese nostre associate e preferiamo, invece, sollevare le stesse imprese dal pagamento dell'indebito balzello del diritto annuale camerale.
PER UNIRTI A NOI
DEVI
- Inviare alla Camera di Commercio ove sei iscritto ed a noi per conoscenza, la comunicazione di “esclusione” che potrai scaricare cliccando l'apposita voce posta qui sotto in calce.
- Avvisare, entro il 31 maggio prossimo, chi ti prepara la dichiarazione dei redditi di non inserire nell'F24 di versamento delle imposte il codice tributo del diritto camerale.
- Trasmetterci perché noi possiamo provvedere ad inoltrare la richiesta di annullamento, l'eventuale addebito che dovesse pervenire dalla Camera di Commercio o dall'Agenzia delle Entrate.
RICORDA CHE
- QUALUNQUE RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DOVESSE PERVERNIRTI POTRAI PORTARLA AL COMITATO A TE PIU' VICINO O METTERTI IN CONTATTO CON LA SEDE NAZIONALE (TEL. 059/776777 – FAX 059/771442 E-MAIL unico.ortofrutta@libero.it) PER PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI DEL CASO.
- LA PRETESA DEL CERTIFICATO DI CAMERA DI COMMERCIO E' ILLEGALE ED E' SOGGETTA A PUNIZIONE PENALE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE LO RICHIEDE (5). INFATTI IL CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMERALE RIENTRA NEI DATI SOGGETTI AD ESSERE AUTOCERTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, NUMERO 445, PER CUI E' VIETATA LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.
PERTANTO PER QUALSIASI PRATICA, DOMANDA, APPALTO O AUTORIZZAZIONE PER LE QUALI TI E' RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE CCIAA RIGUARDANTE LA TUA IMPRESA PUOI PROVVEDERE IN UNO DEI DUE MODI SEGUENTI:
A – Farti rilasciare una VISURA (da qualunque operatore abilitato mediante Telemaco o da una Camera di Commercio) ed apporre in calce ad essa la seguente dicitura allegando copia del documento di riconoscimento:
AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto_______________________ nato il ________________per la verità richiesto a valere quale autocertificazione dei dati, dei fatti, degli atti e delle circostanze riportate nell'antescritto documento, consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazione mendace e delle conseguenze amministrative in ordine alla nullità del procedimento amministrativo viziato dalla autocertificazione falsa, dichiara essi sono veri e vigenti alla data odierna.
Si allega in copia documento di riconoscimento ai fini dell'autentica della seguente sottoscrizione.
_______________, li _________________
In fede
___________________________
B – Rilasciare direttamente una autocertificazione che compilerai in tutte le voci richieste ed il cui testo puoi scaricare cliccando l'apposita voce posta qui sotto in calce. All'autocertificazione devi allegare la copia del Tuo documento di riconoscimento ai fini della autentica della Tua firma che apporrai in calce all'autocertificazione.
SCARICA DI SEGUITO IN FORMATO WORD PER WINDOWS:
LETTERA PER CESSARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CAMERALE: comcciaa.doc
AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO: autocertcamcom.doc
NOTE
(1) Qual è appunto il Registro delle Imprese che consiste nella anagrafe delle imprese. Praticamente così come l'anagrafe delle persone fisiche (nascita, morte, stato civile, residenza, ecc.) è tenuta presso il Comune a cura dell'Amministrazione Comunale, l'anagrafe delle imprese (nascita, morte, vigenza, sede e rappresentanza legale, ecc. delle aziende) è tenuta presso la Camera di Commercio a cura del Tribunale sotto la cui sorveglianza opera il Conservatore del Registro delle Imprese.
Possiamo parlare, pertanto, di due anagrafi: quella “civile” delle persone fisiche e quella “economica” delle imprese.
ARCANO ITALIANO: PERCHE' L'ANAGRAFE CIVILE CHE SOSTANZIALMENTE SVOLGE GLI STESSI ADEMPIMENTI NON HA TUTTI GLI ORPELLI CHE GIRANO INTORNO ALL'ANAGRAFE ECONOMICA??? (ovverosia: camera di commercio, consiglio di amministrazione camerale, commissioni, rappresentanti delle categorie economiche, diritto annuale camerale, ecc.).
Ma si provi a pensare cosa accadrebbe se il Comune per l'anagrafe civile creasse la stessa burocrazia. Avremmo un consiglio di amministrazione con un presidente a cui pagare poltrone e gettoni di presenza, si creerebbero commissioni per controllare l'altezza dei cittadini ed il colore dei loro occhi, nei consigli di amministrazione vi sarebbero le rappresentanze delle categoria per sesso, religione e, possibilmente, secondo la fede calcistico-sportiva. Infine per pagare tutto ciò il Comune richiederebbe ai cittadini una tassa di iscrizione all'anagrafe comunale!!!
TUTTO CIO' SE FOSSE VERO SAREBBE CONSIDERATO PALESEMENTE ASSURDO E VERGOGNOSO. MA PERCHE' TUTTO CIO' VIENE INVECE CONSIDERATO NORMALE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE???
PERCHE' ORMAI GLI ITALIANI SONO ASSUEFATTI PER ABITUDINE (DELLA SERIE COSI' FAN TUTTI)!!!
NOI NON CI ABITUIAMO E CONTINUIAMO A SCANDALIZZARCI: PER NOI L'ATTUALE ASSETTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO E' UNA SCANDALOSA SCONCEZZA, IRRAGIONEVOLE, INUTILE: UNA SPESA PARASSITARIA A CARICO DELLE IMPRESE DI CUI IL MONDO ECONOMICO SI DEVE LIBERARE QUANTO PRIMA.
(2) Ma questo già avviene per cui ogni qual volta chiediamo un certificato o il rilascio di altro documento paghiamo i diritti di segreteria; quando depositiamo un atto di iscrizione, di modifica o di cessazione dell'impresa paghiamo dei corrispondenti diritti di segreteria e concessioni governative o regionali; parimenti quando depositiamo atti delle società paghiamo i diritti di depositi e le concessioni governative. Pertanto la richiesta del diritto annuale di iscrizione è di per sé palesemente una richiesta pretestuosa non corrispondente al rimborso del costo di un servizio reso.
(3) A seguito della riforma della legge 580/93 (legge che ha trasferito il Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio attribuendo all'ex Registro Ditte il valore di pubblico registro obbligatorio finalizzato alla pubblicità legale degli atti e degli stati relativi alle imprese).
(4) Probabilmente i dirigenti delle camere di commercio ritardano la piena attuazione della semplificazione telematica in quanto con essa le camere di commercio si svuoterebbero letteralmente in quanto non vi transiterebbe più anima viva ponendo, così, la vera questione di fondo della loro identità e funzionalità in un contesto sociale ed economico completamento cambiato all'insegna della innovazione e di un nuovo patto di coesione, in cui un “ente pubblico” addetto alla promozione dell'economia lascia, già a livello di impostazione teorica (dirigismo), a desiderare riuscendo inconcepibile la esistenza di un ente il cui fine concreto finisce con l'essere la distribuzione delle poltrone e degli incarichi in favore del sottobosco politico (con oneri a carico delle imprese: LA PALLA AL PIEDE DEI COSTI) col fine ultimo di realizzare una cinghia di trasmissione tra realtà economico-sociale e consenso. Oggi il consenso si costruisce in modo del tutto diverso rispetto ai tempi degli “enti di secondo grado”!!!
(5) Con la finanziaria dell'anno 1998, Legge 27.12.1997, numero 449, col comma 35 dell'art. 24 – al fine di arginare il contenzioso derivante dal numero di imprese che vieppiù si sottraevano al pagamento dell'odioso balzello – è stato introdotto il divieto di rilascio della certificazione alla impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla CCIAA.
E' evidente come la situazione di fondo di illegittimità in cui versa questa tassa costringe il legislatore a compiere circonvoluzioni pur di ottenere il risultato del pagamento di una somma priva di un titolo chiaro e certo.
Infatti in riferimento ad un Registro quale quello delle Imprese (anagrafe economica) la cui primaria finalità è quella di operare la pubblicità legale e la opponibilità verso i terzi della conoscibilità dello stato dell'impresa è ridicolo ipotizzare il divieto di rilascio della certificazione (atto conclusivo del procedimento con cui la conoscibilità diventa concreta e certa) poiché siffatto impedimento rende impossibile proprio la realizzazione dello scopo per cui la CCIAA tiene il Registro delle Imprese.
Infatti se si vuole aggirare siffatto ridicolo divieto basta presentare la richiesta di certificazione a nome di un terzo (ad esempio: soggetto A che ha cessato il pagamento del diritto annuale per il quale la CCIAA non rilascia il certificato stante la presunta morosità; soggetto B terzo il quale richiede il certificato relativo ad A. La ricevuta del diritto di segreteria della richiesta del certificato di A deve essere fatto da B a suo proprio nome). In tal modo qualora l'impiegato della Camera di Commercio rifiutasse a B il rilascio della certificazione avente valore legale con oggetto A commette tre violazioni di legge penalmente perseguibili:
a) omissioni di atti del proprio ufficio.
b) interruzione del pubblico servizio del Registro delle Imprese.
c) violazione del segreto di ufficio e della riservatezza (facendo conoscere a terzi la presunta morosità di A).
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